{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-244_2004-12-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47768&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45173e8cf329c3c4830e167d70ca84c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:53:33", "Checksum": "d9cbcf9d963f073d000bbf9ce15140ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.244\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia.\n\n\nPerché vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un \"terzo\", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 4 e 5 ad art. 173 CP).\nL'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare \"animus iniurandi\", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).\n2.2.\nGiusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.\nIl reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).\n2.3.\nDagli atti risulta che in data 9.4.2003 __________ PI 1 è stato sentito come teste dinanzi all’allora procuratore pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. __________ (cfr. AI A2). Dal suo verbale d’interrogatorio appare che erano presenti, oltre a quest’ultimo e al magistrato inquirente, l’avv. __________ __________, patrocinatore di __________ PI 1, e l’avv. __________ PA 1, patrocinatore della parte civile, ossia dei coniugi __________ __________ e __________ __________ IS 1 (cfr. AI A2, verbale d’interrogatorio 9.4.2003, p. 1). Dalla lettura del verbale non emerge tuttavia che il querelato abbia dichiarato che la qui istante fosse l’amante di tale __________ __________: l’allora magistrato inquirente ha comunque confermato nella sua decisione 15.7.2003 che egli avrebbe proferito queste parole nel corso della sua deposizione (cfr. decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1).\nGiova a questo proposito rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita. In casu, le parole sono state proferite dal querelato dinanzi al Ministero pubblico: quest’ultimo ha apparentemente espresso la sua opinione in relazione ai rapporti personali che si sono instaurati tra __________ __________ IS 1 e __________ __________. Ora, se è vero che la sua dichiarazione può essere molto discutibile, è altrettanto vero che la stessa non deve essere valutata separatamente, ma deve essere messa in relazione al particolare contesto in cui è stata proferita; questo è anche il senso che una persona prevenuta poteva attribuire alla frase incriminata. L’allora magistrato inquirente ha, infatti, ritenuto nella sua decisione 15.7.2003 che la conclusione cui è giunto il querelato appare sostenibile, in considerazione di quanto accaduto sotto i suoi occhi. Si rileva inoltre che la frase da lui proferita non è stata messa a verbale: ciò significa che sia i patrocinatori presenti, sia l’allora procuratore pubblico non l’hanno neppure presa in considerazione.\nNon appare nemmeno che il contenuto della frase incriminata sia atto a pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che essa manchi di quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto. L’istante per corroborare la sua tesi accusatoria si basa sulla decisione non recente del Tribunale federale (datata 14.7.1972), il quale ha ritenuto che l’accusa di adulterio compromette la reputazione della persona a cui è riferita ed è pertanto lesiva del suo onore (DTF 98 IV 86 ss.). Questa giurisprudenza risulta indubbiamente al giorno d’oggi obsoleta, confermato anche dal fatto che il 26.6.1998 è, tra l’altro, stato modificato il titolo quarto del Codice civile concernente il divorzio e la separazione, tra cui anche la disposizione di cui all’art. 137 vCC (che prevedeva l’adulterio quale motivo particolare di divorzio, che però non aveva più alcuna rilevanza nella prassi) e che l’art. 214 vCP concernente il reato di adulterio è stato abrogato dalla Legge federale del 23.6.1989 (cfr. RU 1998 1118; RU 1989 2449; C. HEGNAUER / P. BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 3. ed., Berna 1993, n. 9.15 ss.).\nOccorre infine ricordare che il qui denunciato/querelato non si è rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia ed i patrocinatori delle parti. La controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio/professionale e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).\nPer il che, gli art. 173 e 174 CP non sono applicabili al caso di specie ed il decreto impugnato non può che essere tutelato.\n"}