{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-244_2004-12-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47768&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45173e8cf329c3c4830e167d70ca84c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:53:33", "Checksum": "d9cbcf9d963f073d000bbf9ce15140ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.244\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. diffamazione. calunnia.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 15.7.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 23.6.2003 (recte: 26/27.6.2003) nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), per titolo di diffamazione e calunnia; |\nrichiamate le osservazioni 3/4.8.2003 dell’allora procuratore pubblico e 11/12.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, di cui si dirà, laddove necessario, in seguito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na.Con esposto 26/27.6.2003 __________ __________ IS 1 ha presentato querela penale nei confronti di __________ PI 1 per le ipotesi di reato di diffamazione e calunnia, in relazione ad una dichiarazione da lui resa in qualità di teste nel corso dell’interrogatorio tenutosi il 9.4.2003 dinanzi all’allora magistrato inquirente Emanuele Stauffer nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP. __________, ossia che un tale “__________era l’amante della signora IS 1”, ritenendola lesiva del suo onore (cfr. querela penale 26/27.6.2003).\nb. Con decisione 15.7.2003 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando che la dichiarazione resa dal querelato non è stata annotata a verbale ed è stata resa dinanzi al magistrato inquirente ed ai legali delle parti presenti, che egli “(…) sicuramente (…) non ha riferito di questa circostanza per fare maldicenza, ma con l’intento di circostanziare alcune iniziative di __________ __________ IS 1 assunte in campo commerciale e/o finanziario” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1). Ha inoltre evidenziato che “(…) una buona parte delle malversazioni denunciate da __________ __________ IS 1 e dal suo coniuge, all’origine del procedimento penale nell’ambito del quale PI 1 è stato sentito quale testimone, si sono verificate a seguito di iniziative messe in atto dalla qui denunciante;\niniziative poco avvedute dettate da rapporti di fiducia sussistenti fra quest’ultima da una parte e __________ __________ e __________ __________ __________ d’altra parte”, esponendo inoltre che “ritenere a questo punto - come ha fatto PI 1 - che vi fosse stata una relazione sentimentale fra\n__________ e IS 1 era conclusione forse poco elegante ma sostenibile considerati tutti i fatti verificatisi sotto gli occhi di PI 1” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 1). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nc.Con il presente tempestivo gravame __________ __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di diffamazione e calunnia e che l’istruzione del processo abbia luogo per opera di un altro procuratore pubblico, protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 7 e 8).\nDopo aver ribadito i fatti esposti in sede di querela, l’istante contesta le conclusioni cui è giunto l’allora magistrato inquirente, asseverando in sostanza che “l’affermazione del PI 1, secondo” cui essa “(…) sarebbe stata l’amante del signor __________ __________, oltre ad essere assolutamente inveritiera quanto infondata, è tale da adempiere i presupposti di cui agli articoli 173 rispettivamente 174 CPS”, esponendo poi le sue spiegazioni in merito (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 4 ss.). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1.\nGiusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto."}