Sostiene in particolare che “(…) mantenendo l’eccezione di falso, la querelata aveva quale scopo quello di avviare un procedimento penale nei confronti di una persona che, seppure non meglio indicata, rientrava in una cerchia alquanto ristretta, ossia un dipendente della IS 1, il quale poteva avere accesso ai documenti” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3 e 4). Contesta inoltre le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente per quanto attiene al profilo soggettivo del reato ipotizzato, poiché la querelata “(…) nella misura in cui (…) ha confermato la propria eccezione di falso in merito ai documenti ed alle firme, la stessa era perfettamente consapevole che tale