{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-242_2004-12-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47764&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "902f3ad241760c65500a4d5d5532fe1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.242"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (società anonima). denuncia mendace. irricevibilità."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:53:32", "Checksum": "5a88b4f0c0fc9e47b3b4795372fdc368", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 10.12.2004 60.2003.242\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. legittimazione (società anonima). denuncia mendace. irricevibilità.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003 presentata dalla\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 14.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 13/16.6.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di denuncia mendace; |\nrichiamate le osservazioni 5/6.8.2003 del procuratore pubblico e 8/11.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Il 24.3.2003 la Pretura della Giurisdizione di __________ ha trasmesso al Ministero pubblico l’incarto __________ riguardante la causa civile promossa dalla IS 1, con sede a __________, contro la __________, con sede a __________, avendo le parti eccepito la falsità di alcuni documenti prodotti nel corso dello scambio degli allegati (cfr. decreto di non luogo a procedere 27.3.2003, p. 1, NLP __________).\nCon decisione 27.3.2003 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo sostanzialmente che nel caso in esame “(…), non sono dati gli estremi per ipotizzare il reato di falsità in documenti, così come invece previsto dall’art. 251 CPS” (decreto di non luogo a procedere 27.3.2003, p. 3, NLP __________).\nb. Con esposto 13/16.6.2003 la IS 1 ha sporto querela penale nei confronti di __________ PI 1 - socia e gerente della __________ (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di __________) - per titolo di denuncia mendace, asseverando che la querelata “(…) era a conoscenza dell’autenticità delle firme, apposte ai documenti prodotti, e riconosciute come autentiche dal Procuratore pubblico, essendo state da lei personalmente apposte” e che “ne consegue che nella misura in cui ha mantenuto l’eccezione di falso ed ha indicato quale autore del reato di falsità in documenti qualcuno all’interno della IS 1, ha agito solo ed esclusivamente al fine di provocare un procedimento penale, nonostante fosse a conoscenza dell’autenticità delle proprie firme” (querela penale 13/16.6.2003, p. 4). Ha inoltre asserito che “il reato di denuncia mendace si è configurato anche in merito all’eccezione di falso relativa alle firme apposte dal Signor __________”, essendo egli marito della querelata e pertanto quest’ultima “(…), era perfettamente a conoscenza dell’autenticità delle firme del marito, oltre che per il legame esistente tra gli stessi, anche per il fatto che le firme sono state apposte” (querela penale 13/16.6.2003, p. 4).\nc. Con decisione 14.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta querela penale, evidenziando che “(…) il fatto che la (…) Pretura (…) di ____________________ abbia presentato una segnalazione contro ignoti relativa all’incarto civile che opponeva la IS 1 alla __________ __________ __________, non comprova ancora che __________ PI 1, eccependo in sede civile la falsità di alcuni documenti, abbia ordito mene subdole per provocare un procedimento penale contro la sua controparte” e che nel caso in esame non è adempiuto il presupposto soggettivo del dolo diretto, siccome “dagli accertamenti esperiti, non emergono sufficienti elementi per concludere che __________ PI 1 avesse coscienza e volontà di incolpare persone innocenti” (decreto di non luogo a procedere 14.7.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nd. Con il presente tempestivo gravame la IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e che l’incarto venga trasmesso ad altro procuratore pubblico, protestando tasse, spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 5).\nL’istante, dopo aver precisato i fatti esposti in sede di querela, ritiene che nel caso in esame sia adempiuta la fattispecie di denuncia mendace (cfr. istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3).\nSostiene in particolare che “(…) mantenendo l’eccezione di falso, la querelata aveva quale scopo quello di avviare un procedimento penale nei confronti di una persona che, seppure non meglio indicata, rientrava in una cerchia alquanto ristretta, ossia un dipendente della IS 1, il quale poteva avere accesso ai documenti” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 3 e 4). Contesta inoltre le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente per quanto attiene al profilo soggettivo del reato ipotizzato, poiché la querelata “(…) nella misura in cui (…) ha confermato la propria eccezione di falso in merito ai documenti ed alle firme, la stessa era perfettamente consapevole che tale eccezione era priva di ogni fondamento”, evidenziando, tra l’altro, che “non è verosimile che la Signora non fosse in grado di riconoscere la calligrafia del marito” e che “il fatto che” essa “(…) fosse consapevole dell’infondatezza delle proprie accuse è evidente avendo la stessa concluso il contratto in oggetto” (istanza di promozione dell’accusa 25/28.7.2003, p. 4). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato."}