Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza in esame deve pertanto essere dichiarata irricevibile, senza esame del merito. Tassa di giustizia e spese sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1 e di __________ IS 2, soccombenti. Per questi motivi, richiamati gli art. 186 CPP, 173, 174, 177 e 321 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________, e di __________ IS 2, __________. 3.