Nel caso di specie gli istanti si limitano a contestare le conclusioni cui è giunto il sostituto procuratore pubblico, fornendo una loro versione dei fatti e senza nemmeno confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Essi, inoltre, hanno omesso di trattare il secondo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa, segnatamente la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire le prove già acquisite. 4. Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza in esame deve pertanto essere dichiarata irricevibile, senza esame del merito.