La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento. 3.2.2. Per quanto attiene all’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale giusta l’art. 321 CP - secondo cui sono, tra l’altro, puniti a querela di parte con la detenzione o con la multa i medici che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima -, va evidenziato che il detentore del segreto, ossia il mandante, è colui che ha il diritto di sporgere querela (cfr. BSK StGB II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n. 26 ad art. 321 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht BT II: Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2000, § 59 n. 22).