Circa l’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale, sostengono che “le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere usate solo dietro svincolo del paziente, ma con parsimonia e giudizio da parte del medico interessato e solo nell’interesse del paziente” e che il querelato “(…) è andato oltre: egli ha stravolto la situazione e nelle informazioni date ha pure inserito, oltre a false e calunniose affermazioni, anche circostanze coperte da segreto e che sicuramente non servivano nell’incontro a tre” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del sostituto procuratore pubblico e del dr. med.