PI 1 era (…) intervenuto in maniera drastica screditando calunniosamente IS 2 dinanzi alla signora IS 1” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3). A loro giudizio, “la qualità di leso e quindi di persona legittimata a presentare la querela deve essere riconosciuta alla signora IS 1, la quale, come è risultato dall’istruttoria, aveva una relazione sentimentale con il signor IS 2, relazione che nemmeno il dr. PI 1 ha negato”, ritenendo inoltre che essa sarebbe da considerarsi una persona lesa ai sensi dell’art. 28 CP (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 4).