{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-240_2004-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43008&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c3515f13884bb20d8d7271d0437625f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:22", "Checksum": "12a70b7cb00c4d153086f66de0e10c8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale.\n\n\n__________ IS 2 nel corso del suo interrogatorio tenutosi presso la polizia il 18.6.2002 ha dichiarato di aver riferito al dr. med. __________ PI 1 che era “(…) geloso della mia convivente perché salutava tutti gli uomini e se lui poteva fare qualcosa e se poteva parlare alla signora IS 1. La mia richiesta era quella che il medico doveva trovare una soluzione per me e la mia convivente. Parlandoci doveva capire cosa che non andava e doveva darci dei consigli con una terapia per farci andare d’accordo”, affermando inoltre che il querelato “(…) inizialmente non era disposto a ricevere la sig.ra IS 1 e solo su mie insistenze ha accettato. Mi diceva che non poteva dar seguito alla mia richiesta anche se lo svincolavo dal segreto professionale perché aveva già avuto una spiacevole storia in un’altra occasione” e che “da parte mia insistentemente lo pregavo di accettare la mia richiesta e mi dava un appuntamento per il 07.03.2002” e ancora: “unitamente alla sig.ra IS 1, in data 07.03.2002 verso le ore 1700 ci siamo recati nello studio del dott. PI 1. Sono entrato nello studio da solo mentre la mia amica attendeva nella sala d’aspetto. Ripetevo al dottore di dire tutta la verità alla IS 1 sul mio stato di salute e che lo svincolavo dal segreto professionale. So che il medico non poteva essere svincolato da detto segreto perché me l’aveva detto lui ma io ho insistito che parlasse con la mia convivente. Ho pure chiesto al medico che non volevo essere presente al colloquio con la citata signora ma lui mi diceva che io dovevo essere presente e non dovevo dire nulla ma dovevo solo ascoltare” (AI 2, verbale d’interrogatorio 18.6.2002, p. 2 e 3). Egli, dinanzi al segretario giudiziario __________ ha confermato integralmente il contenuto delle sue dichiarazioni rese in sede di polizia, ribadendo che “è vero che proposi personalmente a voce al dottor PI 1 questo incontro a tre. Lui mi rispose negativamente sostenendo che lui aveva nei miei confronti il segreto professionale e mi accennava ad una precedente sua esperienza professionale dove l’incontro con una coppia aveva portato del malessere”, dichiarando inoltre che “nell’arco di diversi mesi, durante i colloqui che avevo con il dottor PI 1, chiedevo nuovamente questo incontro a tre. Dopo diverse richieste il medico acconsentì” e che “il dottore dapprima chiamò me e da solo mi recai nel suo studio. Questo incontro a due aveva come scopo lo svincolo dal segreto professionale da parte mia. Cosa che feci verbalmente” (AI 5, verbale d’interrogatorio 16.7.2002, p. 1 e 2).\nNe discende che __________ IS 2 ha chiesto ripetutamente al querelato di effettuare un colloquio a tre, svincolandolo contestualmente dal segreto professionale in relazione al suo stato di salute. Egli, in qualità di detentore del segreto sarebbe, semmai, stato legittimato a sporgere querela penale nei confronti del medico.\n__________ IS 1, per contro, non ha alcun diritto di inoltrare una querela autonoma non avendo assunto il ruolo di detentrice del segreto in relazione allo stato di salute del suo allora compagno. Essa, del resto, nemmeno lo sostiene. La legittimazione di __________ IS 1 difetta pure per quest’ipotesi di reato.\n3.3.\nL’istanza di promozione dell’accusa deve infine essere dichiarata irricevibile poiché, come esposto, secondo prassi di questa Camera, essa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi della commissione di un reato emergenti dagli atti. Nel caso di specie gli istanti si limitano a contestare le conclusioni cui è giunto il sostituto procuratore pubblico, fornendo una loro versione dei fatti e senza nemmeno confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Essi, inoltre, hanno omesso di trattare il secondo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa, segnatamente la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire le prove già acquisite.\n4. Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza in esame deve pertanto essere dichiarata irricevibile, senza esame del merito.\nTassa di giustizia e spese sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1 e di __________ IS 2, soccombenti.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 186 CPP, 173, 174, 177 e 321 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________, e di __________ IS 2, __________.\n3. Intimazione:\n-\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}