{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-240_2004-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43008&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c3515f13884bb20d8d7271d0437625f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:22", "Checksum": "12a70b7cb00c4d153086f66de0e10c8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale.\n\n3.2.\nLe ipotesi di reato di cui alla querela concernono i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale. I reati contro l’onore di cui agli art. 173 ss. CP sono disposizioni penali che proteggono interessi privati: di conseguenza, come esposto, legittimato a costituirsi parte civile è soltanto colui che subisce l’illecito. La violazione del segreto professionale è, per contro, considerato un reato contro lo Stato, segnatamente contro i doveri d’ufficio e professionali.\n3.2.1.\n__________ IS 1 in sede di querela ha in particolare esposto che “(…) si rende indispensabile effettuare un’indagine volta a dimostrare che il dr. PI 1 ha calunniato e diffamato il signor IS 2 davanti alla (…)” sua presenza, affermando cose false e danneggiando la loro bella e stabile relazione” (querela penale 7/10.6.2002, p. 3). Essa, in questa sede, ha, tra l’altro, asserito che il querelato “(…) era (…) intervenuto in maniera drastica screditando calunniosamente IS 2 dinanzi alla signora IS 1” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3).\nDa queste affermazioni emerge incontrovertibilmente che circa le ipotesi di reato contro l’onore, l’unica persona che può essere stata direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico è __________ IS 2. Egli, sentendosi nell'evenienza leso nel suo onore, avrebbe potuto personalmente presentare una querela nei confronti del medico e costituirsi parte civile, al più tardi, in questa sede. __________ IS 1, non avendo subito alcun illecito - siccome essa asserisce che il medico, in sua presenza, avrebbe diffamato e calunniato __________ IS 2, avendo, a suo giudizio, esposto fatti falsi in relazione allo stato di salute del suo allora compagno nel corso del colloquio tenutosi il 7.3.2002 (cfr. querela penale 7/10.6.2002, p. 2 e 3) -, non è legittimata a costituirsi parte civile e tantomeno ha il diritto di presentare una querela, rispettivamente un’istanza di promozione dell’accusa in relazione alle suindicate ipotesi di reato.\nL’asserzione dell’istante secondo cui il sostituto procuratore pubblico avrebbe erroneamente negato la qualità di persona a __________ IS 1, ritenuto che nella decisione DTF 92 IV 115 ss. “(…) è stata riconosciuta al marito la qualità di leso, giusta l’art. 28 CP da parte di un terzo che aveva trattato da “puttana” la di lui moglie”, che “la qualità di leso e quindi di persona legittimata a presentare la querela deve essere riconosciuta alla signora IS 1, la quale, come è risultato dall’istruttoria, aveva una relazione sentimentale con il signor IS 2, relazione che nemmeno il dr. PI 1 ha negato. Tant’è che egli l’ha descritta, contrariamente alla querelante, quale relazione difficile dovuta ad una conflittualità di caratteri da IS 2 e IS 1” e che “il dr. PI 1, nel proprio verbale, ha pure dichiarato che con le proprie affermazioni aveva cercato di convincere la signora IS 1 a lasciare il signor IS 2 ed in tal senso aveva quindi dato un segnale forte alla signora IS 1 per lasciarlo” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3 e 4), appare manifestamente infondata.\nA prescindere dal fatto che, come rettamente rilevato dal sostituto procuratore pubblico, “la giurisprudenza federale richiamata dall’istante non trova applicazione nel caso concreto trattandosi di una fattispecie completamente diversa dalla presente poiché non ci si trova confrontati ad una persona che (per un banale litigio) intende ferirne un’altra diffamandone il coniuge che quasi nemmeno conosce” (osservazioni SPP 31.7/4.8.2003, p. 2; cfr., al proposito, DTF 92 IV 115 ss.), occorre osservare che questa Camera ha negato la veste di parte lesa ai sensi della disposizione di cui all’art. 64 vCPP, al convivente di una persona lesa da un reato (decisione CRP 17.3.1989 in re R. B.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP). Per il che, già per questi motivi il decreto impugnato va confermato in relazione alle ipotesi di reato contro l’onore. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento.\n3.2.2.\nPer quanto attiene all’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale giusta l’art. 321 CP - secondo cui sono, tra l’altro, puniti a querela di parte con la detenzione o con la multa i medici che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima -, va evidenziato che il detentore del segreto, ossia il mandante, è colui che ha il diritto di sporgere querela (cfr. BSK StGB II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n. 26 ad art. 321 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht BT II: Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2000, § 59 n. 22). Nell’ipotesi in cui colui che è tenuto al mantenimento del segreto lo confida a terzi, questi non hanno un diritto di presentare autonomamente una querela, salvo nella misura in cui ciò li concerne (anche) personalmente ed essi assumono il ruolo di detentore del segreto (cfr. BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 26 ad art. 321 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 27; DTF 87 IV 109 e 110)."}