{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-240_2004-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43008&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c3515f13884bb20d8d7271d0437625f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:22", "Checksum": "12a70b7cb00c4d153086f66de0e10c8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale.\n\n\nCirca l’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale, sostengono che “le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere usate solo dietro svincolo del paziente, ma con parsimonia e giudizio da parte del medico interessato e solo nell’interesse del paziente” e che il querelato “(…) è andato oltre: egli ha stravolto la situazione e nelle informazioni date ha pure inserito, oltre a false e calunniose affermazioni, anche circostanze coperte da segreto e che sicuramente non servivano nell’incontro a tre” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del sostituto procuratore pubblico e del dr. med. Wolfgang PI 1, si dirà, se indispensabile, in seguito.\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).\nSe il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).\nPer quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).\n3. 3.1.\nGiova innanzitutto rilevare che la querela 7/10.6.2002 è stata inoltrata con la carta intestata dello studio legale dell’avv. __________ PA 1, che sull’allegato figura quale patrocinatore di __________ IS 1, ma la stessa è stata esclusivamente sottoscritta da quest’ultima. Di conseguenza, il decreto di non luogo a procedere 10.7.2003 emanato nei confronti di __________ PI 1 a seguito della predetta querela, può essere impugnato soltanto dalla querelante, che - tra l’altro - si è costituita parte civile in quella sede (cfr. querela 7/10.6.2002, p. 3; decreto di non luogo a procedere 10.7.2003, p. 2; art. 186 cpv. 1 CPP). __________ IS 2 non può ora assumere la qualità di parte istante con il presente gravame, ritenuto che nell’esposto 7/10.6.2003 egli non è indicato come querelante e non ha nemmeno manifestato al Ministero pubblico la sua intenzione di ottenere la punizione del querelato. Per il che, __________ IS 2 non possiede alcuna legittimazione a presentare l’istanza di promozione dell’accusa in relazione al decreto impugnato e tantomeno è legittimato a costituirsi parte civile in questa sede (cfr. istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 2), essendo comunque i termini di querela abbondantemente scaduti al momento della presentazione dell’istanza qui in esame."}