{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-240_2004-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43008&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c3515f13884bb20d8d7271d0437625f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:22", "Checksum": "12a70b7cb00c4d153086f66de0e10c8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.10.2004 60.2003.240\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione. diffamazione. calunnia. ingiuria. violazione del segreto professionale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 , IS 2 , |\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 10.7.2003 emanato dal sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 7/10.6.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale; |\nrichiamate le osservazioni 31.7/4.8.2003 del sostituto procuratore pubblico e 29.7/4.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 7/10.6.2002 __________ IS 1 ha sporto querela penale nei confronti del dr. med. __________ PI 1, medico-specialista FMH in __________ e __________, per titolo di diffamazione, calunnia ed ingiuria, subordinatamente violazione del segreto professionale, in relazione ad un colloquio tenutosi presso lo studio medico il 7.3.2002 tra la querelante, il di lei allora compagno __________ IS 2 ed il querelato. La querelante ha in particolare asserito che quest’ultimo “(…) con le gravi affermazioni fatte ha procurato un grave danno sia al signor IS 2 che alla signora IS 1 in quanto ha ingenerato una totale sfiducia nei due conviventi tale da provocarne la separazione immediata”, chiedendo contestualmente che venga avviata “(…) l’indagine per stabilire la verità dei fatti e immediatamente ordinato il sequestro del dossier del signor __________ IS 2 presso lo studio del dr. PI 1 per stabilirne la storia medica” e che venga “(…) effettuato ogni ulteriore accertamento utile (presso la clinica psichiatrica cantonale di __________ o altrove) volta a determinare se e per quale motivo __________ IS 2 sia stato internato” (querela penale 7/10.6.2002, p. 2 e 3).\nb. Esperite le indagini preliminari, il sostituto procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela.\nCirca le ipotesi di reato di ingiuria, calunnia e diffamazione ha in particolare rilevato che “nella fattispecie la stessa IS 1 __________ ammette che le dichiarazioni del medico (sempre che esse configurino la violazione delle ricordate norme legali; questione che può essere lasciata irrisolta nel caso concreto) sono state rivolte a IS 2 __________ e non nei suoi confronti” e che “se ne deve quindi concludere che, facendo difetto l’esistenza di una querela inoltrata da IS 2 __________, deve essere decretato un non luogo a procedere per (…)” questi titoli di reato (decreto di non luogo a procedere 10.7.2003, p. 1).\nPer quanto attiene all’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale osserva che nel caso in esame __________ IS 2 __________ abbia svincolato dal segreto professionale il suo medico curante così da permettergli di “dire tutta la verità alla IS 1 sul mio stato di salute” (…)\", e pertanto durante il colloquio tenutosi il 7.3.2002 il querelato non è incorso in alcuna violazione (decreto di non luogo a procedere 10.7.2003, p. 2).\nDelle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nc. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 e __________ IS 2 postulano la promozione dell’accusa nei confronti del dr. med. __________ PI 1 per titolo di diffamazione, calunnia ed ingiuria, nonché di violazione del segreto professionale (cfr. istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 5).\nGli istanti asseriscono che “in realtà l’istruttoria ha permesso di dimostrare attraverso le due distinte deposizioni sia di IS 2 che di IS 1 che il dr. PI 1 ha agito con premeditazione intimorendo senza motivo la signora IS 1 in presenza del signor IS 2: con quel suo atteggiamento il dr. PI 1 ha intenzionalmente distrutto la relazione tra la signora IS 1, i suoi figli e il signor IS 2, relazione che sino ad allora, a parte dei problemi di gelosia, procedeva pacificamente” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3). Asseverano altresì che il querelato “(…) era stato interpellato dal signor IS 2 per poter risolvere il problema relazionale ed invece con il suo sciagurato intervento ha evidentemente distrutto definitivamente la relazione ingenerando quel seme di sfiducia e di paura che non ha più permesso a IS 2 e IS 1 di convivere”, sostenendo che “il dr. PI 1 era (…) intervenuto in maniera drastica screditando calunniosamente IS 2 dinanzi alla signora IS 1” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3). A loro giudizio, “la qualità di leso e quindi di persona legittimata a presentare la querela deve essere riconosciuta alla signora IS 1, la quale, come è risultato dall’istruttoria, aveva una relazione sentimentale con il signor IS 2, relazione che nemmeno il dr. PI 1 ha negato”, ritenendo inoltre che essa sarebbe da considerarsi una persona lesa ai sensi dell’art. 28 CP (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 4)."}