2.4. La conclusione di cui al decreto impugnato [secondo la quale “(…) PI 1, (…), sorpreso dall’improvvisa presenza sul campo stradale di IS 1, oltre a frenare nulla poteva più mettere in atto per evitare la collisione che avveniva tra la parte anteriore del suo veicolo e il pedone investito” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 4)] appare di conseguenza – non avendo il procuratore pubblico esaminato la fattispecie alla luce dei doveri di prudenza imposti dalle circostanze [cfr. anche art. 18 cpv. 3 CP (secondo cui commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto.