egli – anche nella contestata ipotesi in cui avesse proceduto a 50 km/h, come dichiarato – non avrebbe infatti adeguato la velocità alle condizioni della strada, non avrebbe padroneggiato il veicolo ed inoltre avrebbe trasgredito il principio generale di prudenza. Il nesso di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento dell’indagato e le lesioni sarebbe palese, per cui – posto come non sussisterebbero circostanze tali da interrompere detto nesso – sarebbero adempiuti i presupposti del reato ipotizzato.