R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie. 5. Il gravame è irricevibile; tassa di giustizia e spese sono poste a carico – in solido – degli istanti, soccombenti. Per questi motivi, richiamati gli art. 69 s. e 184 ss. CPP, 254 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è irricevibile.