permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110). 2. 2.1. Giusta l’art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69 cpv. 1 CPP; M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l’uso, in RtiD I – 2004, p. 257 ss.; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C.