{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-234_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43085&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f11c2702245549bf3384b27c12736a49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.234"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.234"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.234"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa contro ignoto. ricevibilità. parte civile. soppressioni di documento."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:28", "Checksum": "6f9ef8253c504cb50775af8715484fe9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.234\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa contro ignoto. ricevibilità. parte civile. soppressioni di documento.\n\n1.2.\nGiusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).\n2. 2.1.\nGiusta l’art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69 cpv. 1 CPP; M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l’uso, in RtiD I – 2004, p. 257 ss.; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.). Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (per esempio reati di falso documentale e contro i doveri d'ufficio), sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n. 503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1317).\nPer quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma specifica oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc. 60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; M. MINI, op. cit., p. 261 s.; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).\n2.2.\nGli istanti hanno postulato la promozione dell’accusa per titolo di soppressioni di documento con riferimento all’asserita sottrazione di scritti dall’incarto inerente __________.\n__________ IS 1 e __________ IS 2 - amministratrice unica, rispettivamente direttore di detta società – non sono quindi legittimati alla presentazione del gravame, non essendo lesi direttamente dalla presunta sottrazione dei documenti, essa concernendo – se del caso – la società medesima. Essi non si confrontano peraltro con i presupposti di cui all'art. 69 cpv. 1 CPP, limitandosi a sostenere che sarebbero legittimati ad insorgere contro il suddetto decreto (istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003, p. 2) ed a confermare di costituirsi parte civile (istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003, p. 10), ritenuto inoltre che il fatto che giusta l'art. 67 CPP chiunque possa presentare al procuratore pubblico denuncia per un reato di azione pubblica non è sufficiente per poter di seguito inoltrare istanza di promozione dell'accusa, il denunciante non assumendo veste di parte (M. MINI, op. cit., p. 254).\n3. Il gravame appare irricevibile anche con riferimento alla domanda di promozione dell’accusa a carico di ignoti, l’accusa potendo infatti essere promossa solo nei confronti di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP).\nIn tale circostanza, questa Camera riconosce nondimeno la possibilità di postulare la completazione delle informazioni preliminari, domanda che presuppone – oltre alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente di prove già assunte da approfondire, in analogia all’istanza a’ sensi dell’art. 186 cpv. 1 CPP – l’indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per determinare gli autori del reato ipotizzato: ora, gli istanti non si confrontano con detta condizione, ciò che – di tutta evidenza – non adempie i requisiti posti da questa Camera al proposito.\n4. L’istanza – a prescindere dalla sua irricevibilità – appare del resto infondato nel merito.\n"}