{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-234_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43085&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f11c2702245549bf3384b27c12736a49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.234"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.234"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.234"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa contro ignoto. ricevibilità. parte civile. soppressioni di documento."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:28", "Checksum": "6f9ef8253c504cb50775af8715484fe9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.234\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa contro ignoto. ricevibilità. parte civile. soppressioni di documento.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1, , IS 2, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 30.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani nell’ambito del procedimento penale dipendente da loro denuncia 20/23.6.2003 nei confronti di ignoti per titolo di soppressioni di documento; |\nrichiamate le osservazioni 11.8.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che lo scritto 2/4.9.2003 – inoltrato personalmente da __________ IS 1 e __________ IS 2 – appare intempestivo, non essendo stato presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 186 cpv. 1 CPP, applicabile per analogia anche all’allegato di replica;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 20/23.6.2003 __________ IS 1 e __________ IS 2 – già amministratrice unica, rispettivamente direttore di __________, __________, società (ora sciolta e radiata d’ufficio in applicazione degli art. 86, 88a e 89 ORC) che gestiva l’esercizio pubblico __________ – hanno inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di soppressioni di documento in relazione alla presunta sottrazione dall’incarto dell’__________ inerente detta società di scritti inviati dal loro legale alla __________ e di una nota 2.10.2000 di __________ __________ (già responsabile dell’__________) – nota di cui sarebbero venuti a conoscenza tramite un articolo pubblicato dal periodico __________ di marzo 2003 – concernente la decisione dell’__________ di autorizzare __________, __________, ad estendere la mensa anche al personale di __________, Stabio (fatto che avrebbe contribuito a far cessare l’attività dell’__________).\nb. Con decisione 30.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che “(…) si è potuto appurare che l’asserita mancanza di alcuni documenti con riferimento all’inc. __________ no. __________ inerente l’esercizio pubblico __________ a __________ gestito dalla società __________, __________, è da ricondurre al fatto che l’__________ ha inserito gli scritti dei signori IS 2 inviati dal loro rappresentante legale, Studio avv. __________, al citato ufficio, come pure la nota interna datata 04.10.2000 – e non 02.10.2000 come indicato dai denuncianti – a firma __________ __________, nell’incarto concernente la procedura di autorizzazione per l’estensione della mensa aziendale della __________, __________” (decreto di non luogo a procedere 30.7.2003, p. 1) e che “(…) non è compito della magistratura penale verificare se sono dati o meno i presupposti per una consultazione degli atti da parte dei denuncianti nella procedura di autorizzazione per l’estensione della mensa aziendale della __________, __________, dovendo tale questione essere sottoposta alle competenti autorità amministrative” (decreto di non luogo a procedere 30.7.2003, p. 2).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 e __________ IS 2 chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di ignoti per titolo di soppressioni di documento, affermando al proposito – riassunta la denuncia penale e rilevato che __________ __________ era responsabile dell’__________ e non, come indicato nel decreto impugnato, dell’__________ – che la nota asseritamene sottratta – che daterebbe del 2.10.2000 (e non del 4.10.2000, come menzionato nella decisione impugnata) – sarebbe stata una comunicazione peritale di un ufficio ad un altro ufficio, che il decreto non indicherebbe se nell’incarto __________ siano stati rinvenuti i documenti originali, che sussisterebbero indizi “(…) che lascerebbero credere che i documenti possano essere stati posati nell’incarto della mensa __________ solo in un secondo tempo” (istanza di promozione dell’accusa 5/6.8.2003, p. 9) e che il reato di cui all’art. 254 CP punirebbe anche la sottrazione di documenti (e non solo la soppressione).\nd. Delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}