denuncia penale), e avendo constatato lo scarso seguito dedicatole, nella presentazione dell’istanza di promozione dell’accusa”, asseverando pure che “non vi è stata in lei nessuna resipiscienza, al contrario la ferma intenzione di portare a termine il suo intento delittuoso” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 5). Afferma infine che “la scelta del procuratore pubblico di premiare la scarsa intelligenza della querelata, che non ha saputo costruire una querela penale (recte: denuncia penale) degna di essere creduta, non merita protezione”, rilevando che “ciò che conta è infatti l’esistenza di un’intenzione, anche nella forma minore del dolo eventuale, di provocare ai danni