L’istante, dopo aver esposto i fatti, asserisce che “contrariamente a quanto affermato dal procuratore pubblico (…), l’intento della querelata non era quello di sottoporre all’esame del Magistrato dei fatti da lei ritenuti sanzionabili dal profilo penale: se tale fosse stato il caso, avrebbe accettato la decisione del Ministero pubblico di non procedere nei confronti del sottoscritto e degli altri querelati (recte: denunciati) e non avrebbe compiuto un ulteriore atto, quale la promozione dell’accusa, nell’ambito della quale ha, una volta ancora, affermato delle falsità” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 3 e 4).