si potrebbe pensare a questo punto all’esistenza di un reato impossibile o di un errore di diritto, sennonché il comportamento della qui querelata depone indiscutibilmente a favore di un’assenza di dolo” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 1 e 2). Ha inoltre esposto che la denuncia penale sporta il 19.9/4.10.2001 “(…) non configura una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP, e di conseguenza neppure una calunnia ai sensi dell’art. 174 CP, poiché la stessa è stata formulata nell’ambito di una procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio (…)” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 2).