pacifico quindi che l’intento della qui querelata non fosse tanto quello di infastidire o perseguire ingiustamente le persone menzionate nella sua denuncia - (…) - ma quello di sottoporre al vaglio di un magistrato dei fatti da lei ritenuti, a torto, sanzionabili dal profilo penale; si potrebbe pensare a questo punto all’esistenza di un reato impossibile o di un errore di diritto, sennonché il comportamento della qui querelata depone indiscutibilmente a favore di un’assenza di dolo” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 1 e 2).