{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-231_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42935&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d88eae72401c15058255ecf8afa24fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:15", "Checksum": "84c2eeab06e5871cbc422c04cacea685", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace.\n\n3.2.\nAnzitutto si ricorda che l’istante in sede di denuncia/querela ha dichiarato che __________ PI 1 “(…) deve sapere e probabilmente sa che il qui querelante non ha commesso alcun reato” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 5).\nCiò esclude l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 174 CP, che dal profilo soggettivo presuppone dolo diretto da parte dell’autore, avendo l’istante stesso ammesso di non essere certo che la denunciata/querelata sapeva di dire cosa non vera.\nA prescindere da ciò occorre rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione non si può non considerare il contesto nel quale è stata proferita. Nel caso in esame, gli esposti incriminati, sui quali l’istante si basa per corroborare la sua tesi accusatoria, sono stati inoltrati dalla qui denunciata/querelata al Ministero pubblico, rispettivamente alla Camera dei ricorsi penali. Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare contesto; questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva attribuire all’allegato in questione.\nDalla lettura degli allegati incriminati non appare che il loro contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che egli manchi di quelle qualità di carattere che lo fanno apparire degno di rispetto.\nVa infine evidenziato che la qui denunciata/querelata non si è rivolta ad un “terzo” qualsiasi, bensì a delle autorità giudiziarie, coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia. L’istante, al proposito, asserisce che “(…) le accuse promosse dalla PI 1 al sottoscritto, sono divenute di dominio pubblico per effetto dell’acquisizione dell’incarto della CRP a quello della causa civile, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 6 e doc. D ivi allegato). Ora, per il fatto che l’incarto di questa Camera sia stato richiamato in sede civile, le accuse mosse dalla denunciata/querelata nei suoi confronti non sono affatto divenute di dominio pubblico, interessando la controversia un limitato gruppo di persone - il pretore ed eventualmente i suoi collaboratori - peraltro tenute al segreto d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251).\nSi rileva inoltre che il qui istante, in sede civile, si è in ogni modo associato alla richiesta di prove indicate dall’avv. __________ - tra cui il richiamo dell’inc. __________ di questa Camera - “(…), precisando che il richiamo penale assume particolare rilevanza con riferimento ad un’ammissione contenuta in un memoriale 04.12.2001 (istanza di promozione dell’accusa, punto 1, 2° paragrafo) allestito in tale ambito dalla sig.a PI 1, ammissione che consente di chiarire meglio la dinamica che ha portato alla mancata iscrizione a registro fondiario di taluni asseriti suoi diritti” (verbale IIa udienza preliminare del 13.6.2002, inc. __________, p. 2). Per questi motivi, la disposizione di cui all’art. 174 CP non è applicabile al caso di specie. Di conseguenza il decreto impugnato merita conferma in relazione a quest’ipotesi di reato.\n4. 4.1.\nL’art. 303 CP - secondo cui commette denuncia mendace, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - è un reato intenzionale che esige consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente chi si sa innocente; intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - V. DELNON / A. RÜDY, op. cit., n. 26 ad art. 303 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004, p. 370 e 371; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 ad art. 303 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 303 CP). L’autore deve quindi sapere, come in caso di calunnia (art. 174 CP), di accusare una persona innocente e non è quindi sufficiente che egli la ritenga possibilmente innocente.\n"}