{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-231_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42935&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d88eae72401c15058255ecf8afa24fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:15", "Checksum": "84c2eeab06e5871cbc422c04cacea685", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace.\n\n\nf. Con il presente tempestivo gravame l’avv. __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per i titoli di reato di denuncia mendace e calunnia (cfr. istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003).\nL’istante, dopo aver esposto i fatti, asserisce che “contrariamente a quanto affermato dal procuratore pubblico (…), l’intento della querelata non era quello di sottoporre all’esame del Magistrato dei fatti da lei ritenuti sanzionabili dal profilo penale: se tale fosse stato il caso, avrebbe accettato la decisione del Ministero pubblico di non procedere nei confronti del sottoscritto e degli altri querelati (recte: denunciati) e non avrebbe compiuto un ulteriore atto, quale la promozione dell’accusa, nell’ambito della quale ha, una volta ancora, affermato delle falsità” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 3 e 4). Sostiene altresì che __________ PI 1 “(…) ha scelto di mentire per ben due volte: dapprima all’atto della presentazione della querela penale (recte: denuncia penale), e avendo constatato lo scarso seguito dedicatole, nella presentazione dell’istanza di promozione dell’accusa”, asseverando pure che “non vi è stata in lei nessuna resipiscienza, al contrario la ferma intenzione di portare a termine il suo intento delittuoso” (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 5). Afferma infine che “la scelta del procuratore pubblico di premiare la scarsa intelligenza della querelata, che non ha saputo costruire una querela penale (recte: denuncia penale) degna di essere creduta, non merita protezione”, rilevando che “ciò che conta è infatti l’esistenza di un’intenzione, anche nella forma minore del dolo eventuale, di provocare ai danni del querelato un procedimento penale”, citando contestualmente Trechsel (istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003, p. 5). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in seguito.\ng. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico postula la reiezione del gravame, rinviando alle motivazioni esposte nel decreto impugnato. __________ PI 1 chiede di respingere l’istanza, senza addurre alcuna osservazione.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. Occorre preliminarmente rilevare che con l’istanza in esame l’avv. __________ IS 1 si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, omettendo di indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata/querelata in relazione ai reati ipotizzati e di confrontarsi sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi degli art. 174 e 303 CP. L’istante inoltre ha tralasciato di confrontarsi con la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite.\nLa questione della ricevibilità del gravame può in ogni caso restare irrisolta, ritenuto che il decreto impugnato va confermato nel merito.\n3. 3.1.\nIl reato di cui all’art. 174 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto - si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 174 CP; decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004). Il dolo eventuale non è sufficiente (cfr. decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004 e riferimenti).\n"}