{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-231_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42935&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d88eae72401c15058255ecf8afa24fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:15", "Checksum": "84c2eeab06e5871cbc422c04cacea685", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.231\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 15/16.7.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 8.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela 27/28.12.2001 (cfr. busta d’intimazione agli atti) nei confronti di __________ PI 1, __________, c/o __________ __________, __________, per titolo di denuncia mendace e calunnia; |\nrichiamate le osservazioni 28.7.2003 del procuratore pubblico e 18/20.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. In data 19.9/4.10.2001 __________ PI 1 ha, tra l’altro, sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ IS 1, per titolo di truffa e furto, asserendo sostanzialmente che, nell’ambito di una compravendita di un fondo sul quale essa ha un diritto d’abitazione parziale, non sarebbero stati rispettati i suoi diritti: a suo giudizio, infatti, essa sarebbe stata privata del diritto di uso e di godimento del solaio di cui beneficiava, sostenendo inoltre che da questo locale le sarebbero stati sottratti alcuni suoi effetti personali (denuncia penale 19.9/4.10.2001, p. 3).\nb. Con decisione non motivata dell’8.10.2001 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia. A seguito della richiesta formulata dalla denunciante di motivare detto decreto, con decisione motivata del 15.10.2001 il procuratore pubblico ha confermato il non luogo a procedere, rilevando che “dagli atti emerge chiaramente che gli oggetti, non meglio specificati, che a mente della denunciante sarebbero stati conservati nel solaio, sono stati spostati dai nuovi proprietari del fondo non con l’intento di appropriarsene per conseguire un indebito profitto, ma semplicemente per liberare i locali;” che “per quanto riguarda poi la perdita del diritto di uso e godimento del solaio la stessa parrebbe avvenuta non di certo tramite inganno astuto, elemento oggettivo necessario per l’esistenza del reato di truffa, tanto più che nemmeno questi diritti erano stati iscritti, non si sa per quale motivo, a RF” e che “(…) la questione della vertenza è puramente civile e da evadere nella competente sede giudiziaria” (motivazione del decreto di non luogo a procedere 15.10.2001).\nc. Con decisione 28.6.2004 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 4/5.12.2001 presentata da __________ PI 1 in relazione al suindicato decreto di non luogo a procedere, nell’ambito della quale essa ha, tra l’altro, chiesto di promuovere l’accusa nei confronti dell’avv. __________ IS 1 per le ipotesi di reato di truffa e di furto (cfr., al proposito, decisione CRP 28.6.2004, inc. __________).\nd. Con esposto 27/28.12.2001 l’avv. __________ IS 1 ha, a sua volta, sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace e, in subordine, calunnia, asserendo in particolare che “il perfezionamento” di questi reati “(…) è tuttavia già da considerarsi adempiuto con la presentazione della querela (recte: denuncia) di data 19 settembre 2001” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 4). Egli ha inoltre affermato che __________ PI 1 “(…) deve sapere e probabilmente sa che il qui querelante non ha commesso alcun reato. O, per la precisione, non ha alcun elemento per ipotizzare neppure lontanamente che chi scrive abbia commesso un reato patrimoniale a suo danno” e che la di lei decisione “(…) di presentare una querela penale (recte: denuncia penale) nei confronti del sottoscritto, per i titoli di truffa e di furto, muove non da un legittimo desiderio di vedere sanzionato un comportamento penalmente rilevante ai suoi danni, ma solo dalla volontà di infastidire chi, ai suoi occhi, sarebbe stato all’origine di un disagio di cui lei stessa e il suo legale sono gli unici responsabili” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 5).\ne. Con decisione 8.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela 27/28.12.2001.\nCirca l’ipotesi di reato di denuncia mendace ha rilevato che “(…) la qui querelata ha presentato a suo tempo al Ministero pubblico una denuncia facendo sì riferimento a dei reati penali, ma illustrando una fattispecie che ha permesso (…) di decretare immediatamente un non luogo a procedere, addirittura con motivazione sommaria, a favore delle persone denunciate: pacifico quindi che l’intento della qui querelata non fosse tanto quello di infastidire o perseguire ingiustamente le persone menzionate nella sua denuncia - (…) - ma quello di sottoporre al vaglio di un magistrato dei fatti da lei ritenuti, a torto, sanzionabili dal profilo penale; si potrebbe pensare a questo punto all’esistenza di un reato impossibile o di un errore di diritto, sennonché il comportamento della qui querelata depone indiscutibilmente a favore di un’assenza di dolo” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 1 e 2).\nHa inoltre esposto che la denuncia penale sporta il 19.9/4.10.2001 “(…) non configura una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP, e di conseguenza neppure una calunnia ai sensi dell’art. 174 CP, poiché la stessa è stata formulata nell’ambito di una procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio (…)” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto."}