, Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442); che con scritto 18.10.2004 questa Camera ha invitato l'istante - in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.)