che quindi - considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - essa è tardiva (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.;