{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-22_2004-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42880&nX40_KEY=4711293&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a79877e369020f1e8cfdd7c9f9c36a68"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2003.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. tempestività."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:12:10", "Checksum": "c523ac234d39d4d4cbeaf1f286f9f986", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.11.2004 60.2003.22\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. tempestività.\n\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 21/23.1.2003 presentata da\nrichiamato lo scritto 29/30.1.2003 del magistrato inquirente, che conclude per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decisione 9.1.2003 il procuratore pubblico - considerato che \"(…) non può essere concluso che il querelato si sia introdotto nel garage indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto visto che ad aprirgli è stato lo stesso custode\" (decreto di non luogo a procedere 9.1.2003, p. 2) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela penale presentata l'1/2.10.2002 da __________ IS 1 nei confronti di __________ PI 1 per titolo di violazione di domicilio;\nche con scritto 21/23.1.2003 l'istante chiede che \"nei confronti di PI 1 __________ viene intimata la promozione dell'accusa giusta i presupposti del CP e quant'altro applicabile alla fattispecie, ivi incluso il reato di falso in deposizione\" e che \"si promuove l'accusa anche ai mandanti e (o) correi e (o) complici del PI 1 che la nuova istruttoria saprà individuare\" (istanza di promozione dell'accusa 21/23.1.2003, p. 6);\nche giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;\nche il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 9.1.2003 ed è stato recapitato al suo patrocinatore, avv. __________ __________, il 10.1.2003 (cfr. domanda di ricerche di invii della posta-lettere e pacchi del servizio interno 8.10.2004);\nche il termine di dieci giorni giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere sabato 11.1.2003, l'intimazione al patrocinatore - sufficiente secondo il Codice di procedura penale - essendo determinante per la decorrenza del termine (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 71 CPP);\nche detto termine è venuto a scadere lunedì 20.1.2003;\nche l'istanza è stata spedita il 21.1.2003 (cfr. timbro sulla busta agli atti) ed è pervenuta a questa Camera il 23.1.2003;\nche quindi - considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - essa è tardiva (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);\nche con scritto 18.10.2004 questa Camera ha invitato l'istante - in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) - ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;\nche nel termine assegnato, pari a dieci giorni, __________ IS 1 non si è pronunciata al proposito;\nche il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.\n3. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}