Giova inoltre rilevare che, come già esposto, secondo prassi di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. Nell'istanza di promozione dell'accusa, l'istante non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato, limitandosi sostanzialmente a censurare l’operato del procuratore generale . La questione della ricevibilità del gravame può restare indecisa, siccome il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.