{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-220_2004-10-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43015&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "43685df741428a148af8305267863110"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.220"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.220"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. diffamazione."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:30", "Checksum": "cf8913c38ce29fc2ad0c23aba4ef2982", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.220\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. diffamazione.\n\n2.2.\nGiusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.\nPerché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un \"terzo\", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).\nL'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare \"animus iniurandi\", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).\n3. Occorre innanzitutto evidenziare che il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che l’istante si limita a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come già esposto, secondo prassi di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. Nell'istanza di promozione dell'accusa, l'istante non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato, limitandosi sostanzialmente a censurare l’operato del procuratore generale . La questione della ricevibilità del gravame può restare indecisa, siccome il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.\n4. 4.1.\n4.1.1.\nDal rapporto informativo del 31.10.2001 redatto e firmato dal querelato e trasmesso al Capo Gendarmeria della polizia cantonale, cap. __________ __________, emerge che il 31.10.2001 “(…) verso le ore 0820, presso gli sportelli della Sezione Comando si presentava, una donna dichiarandosi la convivente del collega, chiedendo a che ora arrivasse. Non sapendogli (recte: sapendole) rispondere, l’abbiamo invitata ad attenderlo nell’atrio. Casualmente dalla finestra della Centrale, verso le ore 0845, vedevo la donna mettersi dinnanzi alla vettura di servizio guidata dall’IS 1 con l’intento di fermarlo. IS 1, gli (recte: le) si avvicinava in modo brusco e gli (recte: le) si appoggiava alle gambe obbligandola a scanzarsi sulla sua destra. Faceva retromarcia, lasciando la sua convivente sull’entrata del Centro. Circa 10 minuti dopo, giungeva il collega app. __________ con l’auto privata e si soffermava a chiacchierare con la donna. __________ alla guida ed IS 1 come passeggero, raggiungevano l’uscita del Centro e la donna gli si parava davanti ancora una volta, sempre con l’intenzione di fermarlo. Con movimento deciso, IS 1 scendeva dalla vettura e gli (recte: le) rifilava un ceffone di una certa violenza, tanto che la ragazza si inginocchiava (nel frattempo IS 1 era risalito in auto). Ripresasi dalla botta, si alzava e rimaneva davanti all’auto e sferrava la propria borsetta sul cofano. Visto ciò l’IS 1 scendeva nuovamente, e con durezza inaudita l’afferrava per i capelli ed il braccio sinistro e la scaraventava a terra in modo violento, quindi risaliva in auto con rapidità e si allontanava dal Centro, lasciandola a bocconi a terra. Il sottoscritto ed il collega App __________, abbiamo visto questo volgare episodio. La ragazza è rimasta per terra ca. 10 min., ancor prima di poter soccorrerla noi è stata aiutata da alcuni passanti. L’abbiamo portata presso i nostri uffici e tranquillizzata. La stessa ha espresso l’intenzione di conferire con il Sig. Comandante” (AI 5, rapporto informativo 31.10.2001, p. 1)."}