{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-220_2004-10-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43015&nX40_KEY=4923548&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "43685df741428a148af8305267863110"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.220"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.220"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. diffamazione."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:30", "Checksum": "cf8913c38ce29fc2ad0c23aba4ef2982", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 08.10.2004 60.2003.220\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. diffamazione.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 23.6.2003 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 17.6.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ (già patr. da: lic. iur. __________ __________, Studio legale __________, __________), e di ignoti, per titolo di diffamazione; |\nrichiamate le osservazioni 16/17.7.2003 del procuratore generale e 17/18.7.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. In data 17.6.2002 __________ IS 1 si è presentato presso il Ministero pubblico per sporgere formale querela nei confronti di __________ PI 1 ed ignoti in relazione ai fatti accaduti il 31.10.2001 sul piazzale davanti alla polizia di __________ ed al rapporto di segnalazione 31.10.2001 allestito da quest’ultimo, asserendo sostanzialmente che questo documento contiene “(…) delle gravi inesattezze che ledono il mio onore” (AI 2, verbale d’interrogatorio 17.6.2002 di __________ IS 1, p. 5).\nb. Esperite le indagini preliminari, con decisione 23.6.2003 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando in particolare che “(…) appare chiaro che non v’è certezza su come si siano in realtà svolti i fatti”, che “le versioni agli atti sono in parte discordanti, soprattutto quo alle circostanze riportanti la reazione del querelante in seno alla discussione avuta con la moglie”, osservando inoltre che “(…) non vi sono accertamenti ulteriori possibili da compiersi, che possano in qualche modo far luce sugli eventi, confermando una delle suddette versioni”, che “questa incertezza non può che volgere a vantaggio del querelato” e che “(…), indipendentemente dalla qualifica specifica del reato di diffamazione, per il quale non è necessaria alcuna verifica dei presupposti di legge, debbasi pronunciare formale non luogo a procedere nei confronti” del querelato (decreto di non luogo a procedere 23.6.2003, p. 4). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nc. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di diffamazione.\nL’istante sostiene che è “(…) ovvio che le versioni del querelante e del querelato divergono, ma il magistrato inquirente non ha valutato a sufficienza le altre deposizioni agli atti, in particolare quella della moglie del querelante (…) la quale conferma sostanzialmente quanto ha affermato l’istante, contraddicendo in modo vistoso la versione del querelato (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). Asserisce altresì che “altrettanto importante” sarebbe “la testimonianza del Signor __________ __________, molto più vicina all’accaduto del querelato: conferma la versione del querelante (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). Ritiene inoltre che debbano “(…) essere sentiti il comm __________ __________, il Cap __________ __________, il ten __________ __________ ed il sgtm __________ __________, informati sui fatti quali superiori delle parti in causa e dei testi”, nonché “(…), a confronto, il querelato ed il sig. __________” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 2). A suo giudizio l’inchiesta sarebbe “(…) lacunosa” e “(…), la valutazione dei rapporti scritti e delle testimonianze è priva della necessaria serenità (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 3). Assevera infine che “di seguito il magistrato inquirente potrà finalmente avere la convinzione che gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di cui all’art. 173 CPS sono adempiuti e pronunziare così una giusta condanna nei confronti del querelato, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 3/4.7.2003, p. 3). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore generale e di __________ PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994\nn. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1."}