Considerato l’esito del gravame può pure restare irrisolta la questione della legittimazione dell’istante, essendo stata apparentemente sciolta a seguito della fusione con la suindicata società. 6. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 23 LCSl, 158 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.