L’asserzione poi della IS 1 secondo cui il denunciato avrebbe “(…) deliberamente deviato la clientela verso la __________” e che ciò avrebbe “(…) provocato un pregiudizio per la vittima o ne ha perlomeno messo in pericolo la continuazione dell’attività”, è da considerarsi una mera affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. In assenza di un agire intenzionale da parte del denunciato, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 158 CP.