L’istante a questo riguardo asserisce che “nel caso concreto questa condizione non ha nemmeno bisogno di essere discussa in quanto è di cristallina evidenza la volontà del sig. PI 1 di arrecare danno all’attività economica della vittima”, asserendo contestualmente che “le sue dichiarazioni durante la riunione avvenuta il medesimo giorno del licenziamento da IS 1 e la conseguente premeditazione nell’organizzare lo spostamento della clientela, non lasciano alcun dubbio riguardo alla intenzionalità del comportamento dell’autore” e che “la consapevolezza di arrecare un danno economico era sicuramente presente, a tal punto, da esserne l’obbiettivo principale” (istanza di promozione dell’accusa