istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 6 ss.). 3. 3.1. Il reato di cui all'art. 158 CP - secondo cui è punito per amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga - presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o con dolo eventuale (cfr. decisione TF 6S.205/2004 del 16.8.2004 e rif.; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, Basilea 2003, n. 115 e 116 ad art. 158 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 19 n. 18