c LCSl)” (istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 10). Sostiene pure che “come se non bastasse, i querelati hanno violato importanti segreti di affari, a cui erano viceversa tenuti per contratto e per legge (art. 6 LCSl)” (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 10), senza tuttavia indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati e senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l’accusa. Per questo motivo l’istanza è da dichiararsi irricevibile, senza esame del merito.