{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-205_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47671&nX40_KEY=4711182&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2bba038be82c38aaa341f8aed8bd8f3b"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2003.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.205"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. amministrazione infedele. violazione della LF contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:55:50", "Checksum": "4ba4c06fc49548b44a6b5dc62e777d3b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.205\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. amministrazione infedele. violazione della LF contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl).\n\n3.3.\nOra, dal contenuto di queste dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, non appare che il denunciato abbia voluto o abbia preso in considerazione di arrecare un danno all’istante, violando in tal modo i propri doveri. Il fatto che il denunciato abbia convocato diversi collaboratori della IS 1 per offrire loro un posto di lavoro presso la __________ e il fatto che apparentemente alcuni clienti si sono rivolti a quest’ultima società, non comprova che egli abbia agito intenzionalmente per cagionare un nocumento all’istante.\nGiova inoltre rilevare che l’istante non ha concretamente comprovato di aver subito un pregiudizio proprio a causa dell’agire del denunciato. L’asserzione poi della IS 1 secondo cui il denunciato avrebbe “(…) deliberamente deviato la clientela verso la __________” e che ciò avrebbe “(…) provocato un pregiudizio per la vittima o ne ha perlomeno messo in pericolo la continuazione dell’attività”, è da considerarsi una mera affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. In assenza di un agire intenzionale da parte del denunciato, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 158 CP.\n4.Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.\nA questo riguardo occorre rilevare che l’istante postula l’interrogatorio di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 14): una loro audizione sarebbe comunque da considerarsi superflua, in quanto gli stessi non farebbero altro che confermare quanto esposto nelle loro osservazioni formulate in questa sede.\nVisto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.\n5.Occorre infine evidenziare che dall’estratto del registro di commercio del Canton __________ risulta quanto segue:\n“Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 11.06.2004 infolge Fusion mit der __________ __________ __________ __________H, in __________. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die __________ __________ __________ über“ (estratto del registro di commercio del Canton __________). Considerato l’esito del gravame può pure restare irrisolta la questione della legittimazione dell’istante, essendo stata apparentemente sciolta a seguito della fusione con la suindicata società.\n6. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 23 LCSl, 158 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), nonché a __________ PI 2, __________, ed a __________ PI 3, __________, ciascuno, CHF 250.--(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4.Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}