{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-205_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47671&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2bba038be82c38aaa341f8aed8bd8f3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.205"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. amministrazione infedele. violazione della LF contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:30", "Checksum": "35759306cc677ce74e28beb71993b3e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.205\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. amministrazione infedele. violazione della LF contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl).\n\n\nd. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede - in considerazione, come esposto in entrata, dello scritto 9/10.9.2003 -, in via principale, di promuovere l’accusa limitatamente nei confronti di __________ PI 1 per titolo di infrazione alla Legge federale contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl) e di amministrazione fedele, postulando parimenti l’annullamento del decreto impugnato e di ordinare l’assunzione delle prove indicate sia in sede di Ministero pubblico, sia in questa sede; in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari ai sensi dell’art. 184 cpv. 4 CPP, protestando tasse, spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 15 e 16).\nL’istante, dopo aver esposto i fatti ed i principi giurisprudenziali posti ad un’istanza di promozione dell’accusa, ritiene che la querela sarebbe stata presentata in maniera tempestiva, asseverando inoltre che in casu sarebbero adempiute le fattispecie di cui all’art. 23 LCSl in relazione agli art. 3 lit. b e lit. d, 4 lit. b e lit. c, 6 LCSl (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 2 e ss.). Per quanto concerne l’ipotesi di reato di cui all’art. 158 CP sostiene in particolare che il denunciato avrebbe “(…) deliberatamente deviato la clientela verso la __________”, provocando “(…) un pregiudizio per la vittima o ne ha perlomeno messo in pericolo la continuazione dell’attività” (istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 13). Delle ulteriori motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n1.2.\nGiusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).\n2.2.1.\nCirca l’ipotesi di reato di cui all’art. 23 LCSl - secondo cui è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a CHF\n100'000.-- chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 - l’istante invoca erroneamente il principio generale della disposizione di cui all’art. 2 LCSl (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 9 e 10), da cui scaturiscono tuttavia soltanto pretese civili e da cui vengono escluse sanzioni penali, non essendo questa norma inglobata nell’art. 23 LCSl (cfr. C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel / Genf / München 2001, n. 12 e nota a piè di pagina 22 ad art. 23 ss. LCSl).\n"}