Ora, in tale fattispecie si riconosce la conclusione di un contratto estimatorio (“Trödelvertrag”), secondo cui una persona consegna ad un’altra merce che venderà a suo nome e per suo conto (o acquisterà personalmente) con l’obbligo di versare il prezzo pattuito oppure di restituire la mercanzia (C. HUGUENIN, Obligationenrecht, BT, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, p. 238): __________ PI 1 poteva infatti restituire il dipinto oppure corrispondere all’istante il prezzo concordato, facoltà – quest’ultima – a cui ha dato la preferenza [“Ero convinto di riuscire a venderlo bene subito, ma mi sono accorto che senza la perizia del professor __________ __________ non sarebbe stato possibile.