1, allegato alla denuncia penale 13/14.11.2002, AI 1). Ora, in tale fattispecie si riconosce la conclusione di un contratto estimatorio (“Trödelvertrag”), secondo cui una persona consegna ad un’altra merce che venderà a suo nome e per suo conto (o acquisterà personalmente) con l’obbligo di versare il prezzo pattuito oppure di restituire la mercanzia (C. HUGUENIN, Obligationenrecht, BT, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, p. 238):