intrapreso alcuna verifica riguardo la situazione economica del suo “partner” in affari”, che “la mancata diligenza della vittima preclude ulteriormente l’esistenza dell’inganno “astuto”, (…)” e che – con riferimento al reato di cui all’art. 138 CP – “(…) l’accordo iniziale fra le parti prevedeva un “affidamento” per la vendita, modificato però in seguito quale contratto di compravendita vero e proprio (…)”, che “a seguito di contratto di compravendita, la proprietà del dipinto è quindi stata trasferita ad __________ PI 1, il quale aveva unicamente l’obbligo di pagarne il prezzo concordato” e che “il mancato pagamento è una questione di carattere puramente civile” (decreto di non luogo a