b. Con decisione 30.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che – con riferimento al reato di cui all’art. 146 CP – “(…) non è stato possibile concludere dell’esistenza di un inganno “astuto” da parte di __________ PI 1”, che “infatti, dagli accertamenti esperiti risulta che __________ IS 1 non si è informato sulla situazione finanziaria del denunciato e non ha nemmeno richiesto alcuna garanzia per il pagamento dell’importo di CHF 55'000.-- che oggettivamente si può considerare come elevato” (decreto di non luogo a procedere 30.5.2003, p. 2), che “il denunciante, trascurando le più elementari regole della prudenza, non ha