{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-187_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42834&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c4aa96c9dd1289d788a7fa36bf807c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.187"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. appropriazione indebita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:26", "Checksum": "26f990f0768ee1d0f29a908cfbee7694", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.187\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. appropriazione indebita.\n\n3.2.\n__________ PI 1 – interrogato il 20.12.2002 – ha affermato che “(...) corrisponde al vero che in un primo tempo il quadro mi era stato consegnato per venderlo a terzi e che mi ero impegnato, in caso di mancata vendita, di restituirlo al proprietario alla data fissata. Prendo atto trattarsi del 19.02.2002” (verbale di interrogatorio 20.12.2002, p. 4, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8), circostanza attestata dalla dichiarazione – stesa e sottoscritta dal denunciato – secondo cui, tra l’altro, “entro martedì 19.02.2002 il dipinto verrà restituito se non ci fosse un accordo di vendita” (doc. 1, allegato alla denuncia penale 13/14.11.2002, AI 1). Ora, in tale fattispecie si riconosce la conclusione di un contratto estimatorio (“Trödelvertrag”), secondo cui una persona consegna ad un’altra merce che venderà a suo nome e per suo conto (o acquisterà personalmente) con l’obbligo di versare il prezzo pattuito oppure di restituire la mercanzia (C. HUGUENIN, Obligationenrecht, BT, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, p. 238): __________ PI 1 poteva infatti restituire il dipinto oppure corrispondere all’istante il prezzo concordato, facoltà – quest’ultima – a cui ha dato la preferenza [“Ero convinto di riuscire a venderlo bene subito, ma mi sono accorto che senza la perizia del professor __________ __________ non sarebbe stato possibile. Per questo motivo, ho deciso di prenderlo io di prima persona” (verbale di interrogatorio 20.12.2002 di __________ PI 1, p. 4, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8); cfr. anche scritto 6.3.2002, secondo cui il quadro in questione “(…) verrà acquistato al prezzo netto di Frs. 55'000.-- (…) , così pagati: 10'000.-- entro 15.03.2002; 45'000.-- entro fine marzo 2002 (…)” (doc. 2, allegato alla denuncia penale 13/14.11.2002, AI 1)].\nIl Tribunale federale – in merito ad un contratto estimatorio – ha ritenuto che la merce data in consegna e – fino a concorrenza del prezzo di stima – il ricavo della sua vendita sono “affidati” al consegnatario a’ sensi dell’art. 140 cifra 1 vCP (art. 138 cifra 1 CP; DTF 75 IV 11; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 20 ad art. 138 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 51). Il denunciato – scegliendo di acquistare personalmente il dipinto – ha quindi rinunciato alla sua restituzione, obbligandosi – parimenti – a versare all’istante il prezzo concordato. __________ PI 1 – al quale il quadro, fino al pagamento del citato importo, era da ritenersi “affidato” (siccome, a prescindere dai rapporti di proprietà, economicamente estraneo) – non ha nondimeno proceduto in tal senso; anzi, il 12.3.2002 ha rimesso il quadro a terzi [“Quando ho capito che non mi era possibile piazzare il quadro guadagnando qualcosa, l’ho venduto al mio amico __________ per frs. 15'000.--, allo scopo di sopravvivere” (verbale di interrogatorio 20.12.2002, p. 5, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8)], disponendone quindi quale proprietario [comportamento che attesta – dal profilo oggettivo – un’appropriazione giusta l’art. 138 CP (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 96 ss. ad art. 138 CP)].\n3.3.\nSi impone pertanto di ordinare la completazione delle informazioni preliminari – con ogni atto che il procuratore pubblico riterrà opportuno – per determinare l’esistenza di seri indizi di colpevolezza in relazione all’aspetto soggettivo del suddetto reato. Esso presuppone infatti, tra l’altro, che l’autore agisca intenzionalmente (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 105 ss. ad art. 138 CP).\nOra, il denunciato afferma di aver venduto il quadro in quanto proprietario; si tratta quindi di approfondire se tale tesi sia sostenibile, considerato che __________ PI 1 è giurista di formazione. L’eventuale errore in merito alla proprietà del dipinto [errore di fatto a’ sensi dell’art. 19 CP (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 105 ad art. 138 CP)] appare infatti di rilevanza al fine del giudizio, posto come il reato possa essere commesso solo intenzionalmente.\n4. Il gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese - ridotte in considerazione del suo parziale accoglimento - sono a carico di __________ IS 1; non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 e 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\n§ Il decreto di non luogo a procedere 30.5.2003 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.\n§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale.\n2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}