{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-187_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42834&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c4aa96c9dd1289d788a7fa36bf807c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.187"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. appropriazione indebita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:26", "Checksum": "26f990f0768ee1d0f29a908cfbee7694", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.187\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. appropriazione indebita.\n\n2.2.\nIl procuratore pubblico ha reputato al proposito che “(…) __________ IS 1 non si è informato sulla situazione finanziaria del denunciato e non ha nemmeno richiesto alcuna garanzia per il pagamento dell’importo di CHF 55'000.-- che oggettivamente si può considerare come elevato” (decreto di non luogo a procedere 30.5.2003, p. 2), circostanze atte a negare l’esistenza di un inganno astuto.\nA ragione. L’astuzia (ammessa se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare) è infatti esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP). Ora, questo è il caso nella fattispecie: l’importanza economica dell’operazione avrebbe dovuto indurre l’istante ad approfondire la situazione patrimoniale del denunciato, per esempio domandando informazioni presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti, ciò che gli avrebbe permesso di valutare la serietà di controparte in merito al contratto. Un accertamento in questo senso – che avrebbe svelato l’asserito inganno – non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile. __________ IS 1 non sostiene peraltro che il denunciato abbia messo in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbia ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici. Tra le parti non c’era inoltre un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per il denunciato, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine, come si evince dalle affermazioni dell’istante [“Io conoscevo il signor __________ PI 1, ma soltanto superficialmente. Sapevo che era attivo nel campo della compravendita di quadri, ma non sapevo nulla della sua situazione personale. Non avevo mai avuto nessun’altra relazione d’affari con l’interessato” (verbale di interrogatorio 16.12.2002, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8)]. Per il che, prima di consegnare al denunciato il quadro in questione avrebbe dovuto e potuto chiedere informazioni sulla sua persona: l’inganno inerente volontà e capacità di adempiere un determinato contratto non è infatti in ogni caso astuto, segnatamente quando tale volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente, assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisioni TF 6S.277/2004 dell’1.9.2004 e 6P.28/2004 del 26.4.2004; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 185), come nella fattispecie. Il denunciato – al quale l’istante non ha peraltro posto domande in relazione alla sua situazione finanziaria [“Ho evitato di esporre i miei problemi finanziari al signor __________ IS 1, anche se lui non mi ha fatto domande, sennò sicuramente non mi avrebbe venduto il quadro” (verbale di interrogatorio 20.12.2002, p. 3, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 22.1.2003, AI 8)] – non aveva inoltre l’obbligo di indicare la sua situazione patrimoniale (J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 188 ss.), ritenuto che comunque – anche ammettendo un tale dovere – il comportamento superficiale di __________ IS 1 avrebbe escluso l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a’ sensi dell’art. 146 CP (J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 191), tanto più che – per stessa ammissione dell’istante – la disastrata situazione finanziaria di controparte sarebbe stata notoria (denuncia penale 13/14.11.2002, p. 2, AI 1).\nNon si impone pertanto di approfondire il suddetto reato, segnatamente confrontandosi con i suoi ulteriori presupposti.\n2.3.\nNon essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.\n3. 3.1.\nGiusta l'art. 138 cifra 1 CP è punito per appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (decisioni TF 6S.325/2004 del 5.11.2004 e 6P.46/2004 dell'11.8.2004; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 9 ss. ad art. 138 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 97 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 13 n. 46 ss.; B. CORBOZ, op. cit., n. 2 ss. ad art. 138 CP).\n"}