{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-187_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42834&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c4aa96c9dd1289d788a7fa36bf807c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.187"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. appropriazione indebita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:26", "Checksum": "26f990f0768ee1d0f29a908cfbee7694", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.187\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. truffa. appropriazione indebita.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 10.6.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 30.5.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente da denuncia 13/14.11.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita; |\nrichiamate le osservazioni 18/20.6.2003 del magistrato inquirente e 23/24.6.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 13/14.11.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita, affermando al proposito che il 13.2.2002 gli avrebbe consegnato – per la vendita a terzi – il quadro __________ attribuito ad __________ __________, che il medesimo giorno il denunciato – che gli avrebbe taciuto la disastrosa situazione finanziaria – avrebbe sottoscritto una dichiarazione secondo cui “entro martedì 19.02.2002 il dipinto verrà restituito se non ci fosse un accordo di vendita”, che il 6.3.2002 questi avrebbe firmato un ulteriore scritto secondo cui il quadro in questione “(…) verrà acquistato al prezzo netto di Frs. 55'000.-- (…) , così pagati: 10'000.-- entro 15.03.2002; 45'000.-- entro fine marzo 2002 (…)” e che di seguito sarebbe venuto a conoscenza che il denunciato – che non gli avrebbe mai corrisposto il prezzo pattuito – avrebbe rimesso il dipinto, in data 12.3.2002, a tale __________ __________ quale garanzia per un prestito di denaro (AI 1).\nb. Con decisione 30.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che – con riferimento al reato di cui all’art. 146 CP – “(…) non è stato possibile concludere dell’esistenza di un inganno “astuto” da parte di __________ PI 1”, che “infatti, dagli accertamenti esperiti risulta che __________ IS 1 non si è informato sulla situazione finanziaria del denunciato e non ha nemmeno richiesto alcuna garanzia per il pagamento dell’importo di CHF 55'000.-- che oggettivamente si può considerare come elevato” (decreto di non luogo a procedere 30.5.2003, p. 2), che “il denunciante, trascurando le più elementari regole della prudenza, non ha intrapreso alcuna verifica riguardo la situazione economica del suo “partner” in affari”, che “la mancata diligenza della vittima preclude ulteriormente l’esistenza dell’inganno “astuto”, (…)” e che – con riferimento al reato di cui all’art. 138 CP – “(…) l’accordo iniziale fra le parti prevedeva un “affidamento” per la vendita, modificato però in seguito quale contratto di compravendita vero e proprio (…)”, che “a seguito di contratto di compravendita, la proprietà del dipinto è quindi stata trasferita ad __________ PI 1, il quale aveva unicamente l’obbligo di pagarne il prezzo concordato” e che “il mancato pagamento è una questione di carattere puramente civile” (decreto di non luogo a procedere 30.5.2003, p. 3).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa a carico di __________ PI 1 per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita, asserendo – criticata l’inchiesta di polizia e le conclusioni del magistrato inquirente – che il denunciato avrebbe sottaciuto diverse circostanze (la sua situazione debitoria, l’intenzione di consegnare il dipinto ad __________ __________ per azzerare i debiti nei suoi confronti) per ingannarlo, che il “contratto di vendita” di data 6.3.2002 sarebbe in realtà una dichiarazione unilaterale attestante l’inganno astuto e che l’affidamento del dipinto sarebbe continuato “(…) dal 13.2.2002 fino alla “vendita” al terzo non in buona fede __________ di data 12.3.2002” (istanza di promozione dell’accusa 10.6.2003, p. 4) – avvenuta prima dei termini di pagamento indicati nello scritto 6.3.2002 –, per cui – posto come l’affidamento non sarebbe mai stato interrotto – sarebbe adempiuto anche il reato di appropriazione indebita. Un’ulteriore audizione di __________ PI 1 e di __________ __________, così come il suo interrogatorio, permetterebbe inoltre di approfondire la fattispecie.\nd. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio."}