{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-16_2004-12-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47703&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1478d383124813fef927763faf2aaa9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.12.2004 60.2003.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 16.12.2004 60.2003.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 16.12.2004 60.2003.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione (qualità di parte civile)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:43:05", "Checksum": "6a551ac63773bc188244d3132e4cb8a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 16.12.2004 60.2003.16\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione (qualità di parte civile).\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 17/21.1.2003 presentata dalla\n|\n|\nIS 1 , ora fallita,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 7.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto e sottrazione di una cosa mobile; |\nrichiamate le osservazioni 24.1.2004 del procuratore pubblico, che chiede l’integrale reiezione dell’istanza;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nconstatato che, dopo la presentazione dell’istanza, la società IS 1 è stata dichiarata fallita dalla Pretura del Distretto di __________ con decisione del 14.5.2004 e che a seguito di questa constatazione, con scritto 27.9.2004 questa Camera ha chiesto all’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ se esisteva ancora un interesse all’evasione della decisione;\nritenuto che con scritto 8.11.2004 l’Ufficio dei fallimenti interpellato ha comunicato di aver proceduto ad una cessione, verosimilmente ex art. 260 LEF, a favore di tre creditori;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na.Con scritto del 2.1.2002, la IS 1 di __________ ha denunciato __________ PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto e sottrazione di cosa mobile. In relazione a reciproci crediti, esistenti o millantati, il denunciato avrebbe prelevato una serie di oggetti mobili presso la denunciante.\nb. Con decreto 7.1.2002, il procuratore pubblico competente ha emanato una decisione di non luogo a procedere, avendo constatato che le parti vantavano reciproche pretese e che il denunciato aveva agito per garantire un suo preteso credito, ciò che farebbe mancare in ogni modo l’elemento soggettivo dei reati ipotizzati.\nc. Con tempestiva istanza di promozione dell’accusa, la IS 1 ripropone i fatti alla base della denuncia, sostenendo che il credito fatto valere dal denunciato non ha fondamento ed è comunque di molto inferiore al valore degli oggetti sottratti.\nd. Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico richiama la motivazione del decreto di non luogo a procedere e chiede la reiezione dell’istanza.\nin diritto\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}