la motivazione di cui al decreto impugnato non sarebbe pertanto corretta. A torto. La Corte di cassazione e di revisione penale - nel passaggio della sentenza riprodotto nel gravame - si limita infatti a dire che "la sua attività professionale, foss'anche di contrabbando estero, non risulta di stampo mafioso né avere violato la legge svizzera, (…)" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); essa non esclude tuttavia un'attività illegale secondo il diritto di altri stati: l'argomentazione del magistrato inquirente secondo cui __________ "(…) avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è risaputo e non contestato;