2.3. L'istante - con riferimento al termine "boss" - riconosce di essere stato attivo nel commercio delle sigarette, osservando nondimeno che "(…) come è stato stabilito tanto dalla Corte delle assise correzionali che dalla CCRP, non è mai stato accertato che svolgesse attività di contrabbando" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); la motivazione di cui al decreto impugnato non sarebbe pertanto corretta.