b. Con decisione 9.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che "(…) un'eventuale diffamazione (o calunnia, o ingiuria) non deve essere accertata in base ad un accertamento puntiglioso circa la portata ed il significato di un determinato termine adottato dal sedicente autore del reato", che "in casu non è certamente contestabile che __________ IS 1 sia stato condannato per complicità in corruzione passiva; tuttavia questa nozione, prettamente tecnica, può anche essere ripresa, in un contesto giornalistico, come semplice corruzione, non essendo evidentemente il pubblico avvezzo ad operare distinzioni circa la